Con l’approvazione del decreto “Salva-Italia” all’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (DL 31 luglio 2005, n. 177) è stato aggiunto il comma 7-bis il quale stabilisce che: “La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”.
Nel giugno scorso (leggi FRT Radio & Tv Notizie del 13/6/2011) la VI Commissione della Camera aveva approvato una risoluzione (n.7-00544, a firma Comaroli, Fugatti e Forcolin) che impegnava il governo ad “adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario da applicare nel caso di cessioni di impianti da un lato e di cessioni di rami d’azienda o di cessioni di emittenti dall’altro”.